20
Febbraio
2023
20 Febbraio 2023
"Si porti la detrazione dei crediti di imposta a 10 anni così da consentire ai cittadini di avere una sufficiente capacità fiscale e si proroghi la scadenza di quei lavori già avviati, al 31 dicembre 2024, del resto quelle imprese che hanno operato nel giusto devono poter andare avanti" così Sergio Venticelli vicepresidente di Confimi Industria con delega alle Infrastrutture e presidente di Confimi Edilizia intervenuto al tavolo organizzato da Palazzo Chigi con i Ministri Giorgetti e Pichetto Fratin e coordinato dal Sottosegretario Mantovano.
"Confimi Industria ringrazia il Governo per questo confronto che va nella direzione di riuscire a trovare delle soluzioni condivise anche alla luce delle norme europee di contabilizzare la cessione dei crediti” ha sottolineato Ventricelli.
"L'edilizia non è piaggeria ma ha sempre avuto il merito di fare crescere il paese. Non stiamo parlando della realizzazione di grande opere ma di opere strutturali pensate per efficientare. Parliamo di piccole e medie imprese, quindi si lavori insieme”.
"Bene l'intenzione del Governo di convocare costantemente gli attori in prima linea e l'apertura dell'ABI nel disincagliare i crediti dei lavori già in corso d'opera" ha chiuso il vicepresidente di Confimi Industria.
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Marzo
2023
31 Marzo 2023
"La riconosciuta possibilità all'imprenditore di poter applicare in massima libertà più di una tipologia di contratto collettivo nazionale del lavoro è una grande vittoria di democrazia e va nella direzione a più riprese auspicata e portata avanti con energia negli ultimi anni da Confimi Edilizia”. Così Sergio Ventricelli, presidente di Confimi Industria Edilizia, all'indomani della sentenza del Tar del Lazio (Roma sez. II ter 23 febbraio 2023 n. 3086, che richiama TAR Lazio, sez. I, 22 febbraio 2022, n. 2094) di rimettere la scelta del C.C.N.L. alla libertà decisionale dell'imprenditore, con l'unico limite di garantire la coerenza del contratto prescelto con l'oggetto dell'appalto. In estrema sintesi, la normativa vigente consente, quindi, che possa essere applicata più di una tipologia di C.C.N.L. esistente, a condizione che il tipo di contratto scelto sia connesso e compatibile con l'effettiva attività da espletare. "Spesso - prosegue Ventricelli - la nostra segreteria nazionale ha ricevuto mail allarmate dei nostri associati, smarriti davanti alla decisione di dichiarare, del tutto arbitrariamente, che le attività d'impresa inerenti i cosiddetti bonus non sarebbero stati riconosciute per i lavori edili eseguiti da datori di lavoro che non applicavano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati tra determinate associazioni datoriali e sindacali”. “Si proponeva di fatto - spiega ancora il presidente di Confimi Edilizia - una sorta di bollino di appartenenza, terzo e discriminante, per chi doveva accedere alle leve fiscali, spazzando via in un colpo solo la qualità del lavoro e l'onestà di migliaia di aziende che avrebbero avuto il solo torto di non appartenere a tali sigle". “La decisione del Tar, arriva pochi mesi da una lettera inviata all'ex Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sottoscritta da Confimi Edilizia, assieme ai partner firmatari del proprio CCNL (Federcepicostruzioni, Federterziario, Finco, Ugl e Ceuq), che hanno intrapreso un lungo e deciso percorso di equità delle norme e di ammodernamento delle procedure che regolano il mondo delle costruzioni” chiude a monito Ventricelli.
28
Marzo
2023
28 Marzo 2023
Il TAR del Lazio ha emesso una importante sentenza (vedi pag.13 dell'Allegato) in cui si esplicita che La scelta del C.C.N.L. è rimessa alla libertà decisionale dell'imprenditore, con l'unico limite di garantire la coerenza del contratto prescelto con l'oggetto dell'appalto. La normativa vigente consente, quindi, che possa essere applicata più di una tipologia di C.C.N.L. esistente, a condizione che il tipo di contratto scelto sia connesso e compatibile con l'effettiva attività da espletare (TAR Lazio Roma sez. II ter 23 febbraio 2023 n. 3086 che richiama TAR Lazio, sez. I, 22 febbraio 2022, n. 2094)